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Tribunale di Milano, 24 Giugno 2014

Esecuzione della transazione secondo buona fede

Tribunale di Milano, 24 Giugno 2014
Esecuzione della transazione secondo buona fede

La parte di un accordo transattivo che non assume un comportamento secondo buona fede nell’esecuzione dello stesso, non prestando la propria collaborazione alla tempestiva definizione transattiva della controversia pendente con il fallimento, perseguendo dolosamente il proprio esclusivo interesse a conseguire una riduzione del prezzo pattuito a scapito dell’interesse comune dei contraenti alla piena esecuzione del contratto nei termini originariamente concordati, deve ritenersi soccombente nel giudizio relativo alla sussistenza o meno dell’avveramento della condizione sospensiva del pagamento del prezzo oggetto di controversia.

Data Sentenza: 24/06/2014
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Data: 15/07/2014
Massima a cura di: Giovanni Battista Barillà
Giovanni Battista Barillà

Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale e bancario.

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