Le opere in collaborazione sono dotate di unitarietà ed inscindibilità tali da fare sorgere una comunione tra diversi autori, ove il valore dei contributi si presume uguale. I proventi derivanti da utilizzazione economica sono ripartiti tra gli autori in proporzione del valore dei rispettivi contributi, letterario e musicale. Ciascuno dei collaboratori ha poi il diritto di utilizzare separatamente ed indipendentemente il rispettivo contributo. I diritti morali restano invece regolati dall’art. 10 l. aut., in base al quale ciascun autore ha diritto di essere menzionato.