E’ preclusa al giudice la possibilità di sollevare d’ufficio ragioni di nullità di un titolo di proprietà industriale per motivi diversi e ulteriori da quelli che la parte interessata ha selezionato, in tal modo implicitamente riconoscendo la validità del titolo di proprietà industriale per i profili non contestati. Tale regola può essere derogata esclusivamente nel caso in cui il titolo di proprietà industriale azionato presenti profili di invalidità per contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume.