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Tribunale di Milano, 19 Giugno 2014

Requisiti di legittimazione del titolare di un marchio ad impedire il riconfezionamento di un farmaco o prodotto medico.

Tribunale di Milano, 19 Giugno 2014
Requisiti di legittimazione del titolare di un marchio ad impedire il riconfezionamento di un farmaco o prodotto medico.

Il titolare del marchio d’impresa può utilizzare il suo diritto derivante dal marchio per impedire il riconfezionamento da parte di importatori paralleli, solo ove si verifichino le seguenti condizioni: 1. l’esercizio del diritto di marchio d’impresa da parte del titolare non comporti un artificioso isolamento dei mercati tra Stati membri; 2. il riconfezionamento incida negativamente sulla condizione originale del prodotto; 3. nella nuova confezione non figuri l’indicazione di chi ha riconfezionato e fabbricato il prodotto; 4. la presentazione del prodotto riconfezionato sia tale da danneggiare la reputazione del marchio e del suo titolare; 5. il titolare del marchio non riceva un preavviso prima che il prodotto riconfezionato sia messo in vendita. La condizione di necessità del confezionamento non è soddisfatta qualora l’importatore parallelo riconfezioni il prodotto e sostituisca il marchio d’impresa unicamente a fini di profitto commerciale. In questo caso il titolare del marchio d’impresa può legittimamente avvalersi del proprio diritto per impedire la commercializzazione del prodotto riconfezionato.

Data Sentenza: 19/06/2014
Registro: RG 30014 / 2014
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Data: 12/02/2017
Massima a cura di: marianna.colella
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