Il titolare del marchio d’impresa può utilizzare il suo diritto derivante dal marchio per impedire il riconfezionamento da parte di importatori paralleli, solo ove si verifichino le seguenti condizioni: 1. l’esercizio del diritto di marchio d’impresa da parte del titolare non comporti un artificioso isolamento dei mercati tra Stati membri; 2. il riconfezionamento incida negativamente sulla condizione originale del prodotto; 3. nella nuova confezione non figuri l’indicazione di chi ha riconfezionato e fabbricato il prodotto; 4. la presentazione del prodotto riconfezionato sia tale da danneggiare la reputazione del marchio e del suo titolare; 5. il titolare del marchio non riceva un preavviso prima che il prodotto riconfezionato sia messo in vendita. La condizione di necessità del confezionamento non è soddisfatta qualora l’importatore parallelo riconfezioni il prodotto e sostituisca il marchio d’impresa unicamente a fini di profitto commerciale. In questo caso il titolare del marchio d’impresa può legittimamente avvalersi del proprio diritto per impedire la commercializzazione del prodotto riconfezionato.