In difetto di elementi comprovanti una continuativa inattività o una cristallizzata impossibilità di funzionamento dell’organo assembleare, non sussistono le condizioni di legge per procedere alla nomina per la società di un liquidatore giudiziale.
La mancata approvazione del solo bilancio non costituisce di per sé sicuro sintomo di paralisi gestionale e soprattutto deliberativa della società, se ed in quanto trattasi di fatto isolato ed episodico.