Il tribunale, verificate gravi irregolarità nella gestione della società cooperativa, può, ai sensi dell’art. 2409 comma II c.c. ordinare l’ispezione dell’amministrazione. Non rileva ai fini della sospensione, prevista dall’art. 2545-quinquiesdecies, l’eventuale diffida dell’Autorità di vigilanza a sanare le gravi irregolarità riscontrate nell’ambito di un’attività di revisione ordinaria.