L’art. 2427 punto 22bis cc non prevede affatto una analitica descrizione di “tutte” le operazioni concluse con parti correlate, ma solo di quelle che “siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato”. A fronte di un tale dato normativo deve allora necessariamente escludersi che l’attore possa limitarsi a denunciare la mera mancanza delle “precisazioni” in questione, dovendosi invece ritenere onere proprio della parte che voglia agire in giudizio per l’annullamento della delibera approvata dedurre e provare la sussistenza delle richiamate condizioni di fatto cui la legge subordina l’insorgere degli invocati obblighi di precisione.