È responsabile verso la società, in solido con l’amministratore, il professionista che ha concorso a causare un evento dannoso pur direttamente imputabile alla negligente condotta dell’amministratore stesso (nel caso di specie, l’amministratore della società attrice non aveva provveduto a versare all’Agenzia delle Entrare la ritenuta d’acconto relativa alle prestazioni fornite dal professionista, il quale però aveva emesso le proprie fatture senza indicazione della voce “ritenuta d’acconto”, incassando indebitamente le corrispondenti somme).