Il consulente tecnico di ufficio può essere autorizzato, senza preventivo consenso delle parti, ad acquisire ed esaminare gli atti costituenti presupposto dei titoli contrattuali azionati in causa e di altri documenti depositati a cui le parti si sono continuamente riferite, sia esplicitamente che implicitamente, nelle loro deduzioni, in quanto la loro materiale acquisizione non turba il contraddittorio o l’ordinaria distribuzione degli oneri probatori e non è soggetta a decadenze processuali.