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Tribunale di Milano, 6 Marzo 2015

Limiti e condizioni di legittimità del marchio di colore

Tribunale di Milano, 6 Marzo 2015
Limiti e condizioni di legittimità del marchio di colore

In via generale, in tema di registrazione come marchio di un colore specifico, senza limitazioni spaziali, deve essere riconosciuto l’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.

Ai fini della valida registrabilità di un marchio di colore, deve verificarsi nella fattispecie concreta se il segno di colore in questione abbia avuto al momento della registrazione o abbia acquisito con il tempo un carattere distintivo, tenuto altresì conto della percezione del consumatore medio – anche alla luce della pretesa inusualità di esso – rispetto alla sua utilizzazione come segno distintivo del prodotto stesso.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 06/03/2015
Registro: RG 6280 / 2012
Allegato:
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Data: 12/02/2017
Massima a cura di: Andrea Andolina
Andrea Andolina

Associate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in Intellectual Property, a.a. 2016/17 (Università di Torino - WIPO - ITC-ILO).

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