La dichiarazione di recesso del socio da una società di persone è inefficace se non è portata a conoscenza di tutti i soci. Essa non richiede forme particolari sì che essa ben può essere contenuta nell’atto di citazione con il quale il socio instauri la lite tendente all’accertamento dell’avvenuto scioglimento del rapporto sociale con la società (nella specie, il Tribunale ha ritenuto inefficace la dichiarazione di recesso, perché l’atto di citazione è stato portato a conoscenza della sola società convenuta e non anche degli altri soci personalmente).
Ai soci accomandanti spetta un diritto di controllo sulla gestione, limitato ai sensi dell’art. 2320 c.c. alla verifica della contabilità sociale, e che non si estende a quel controllo continuo sulla gestione, riconosciuto di norma ai soci di società di persone che non partecipano all’amministrazione ai sensi dell’art. 2261 c.c. ed esplicantesi nel diritto di essere informati circa lo svolgimento degli affari sociali.
Non viola il diritto di immistione l’accomandante che si limiti al compimento di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società (nella specie, la stipula di una fideiussione personale a garanzia dei debiti sociali).