Il perito che, con dolo o colpa grave, fornisce un responso non corrispondente al vero, consapevole che la perizia richiestagli verrà utilizzata per la quantificazione del prezzo di una compravendita, è responsabile per inadempimento. Il nesso causale tra il comportamento del perito e il danno va individuato nel fatto che il consenso della parte che ha attribuito l’incarico al professionista a procedere alla compravendita si è formato per effetto della perizia, predisposta dallo stesso perito. In assenza delle conclusioni a cui è pervenuta la perizia, non si sarebbe infatti formato quel consenso sul contratto di compravendita (che nella fattispecie era “nummo uno”).