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Tribunale di Milano, 8 Luglio 2015

Responsabilità del professionista per inadempimento nella redazione di perizia

Tribunale di Milano, 8 Luglio 2015
Responsabilità del professionista per inadempimento nella redazione di perizia

Il perito che, con dolo o colpa grave, fornisce un responso non corrispondente al vero, consapevole che la perizia richiestagli verrà utilizzata per la quantificazione del prezzo di una compravendita, è responsabile per inadempimento. Il nesso causale tra il comportamento del perito e il danno va individuato nel fatto che il consenso della parte che ha attribuito l’incarico al professionista a procedere alla compravendita si è formato per effetto della perizia, predisposta dallo stesso perito. In assenza delle conclusioni a cui è pervenuta la perizia, non si sarebbe infatti formato quel consenso sul contratto di compravendita (che nella fattispecie era “nummo uno”).

Data Sentenza: 08/07/2015
Registro: RG 16124 / 2011
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/09/2015
Massima a cura di: Giovanni Battista Barillà
Giovanni Battista Barillà

Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale e bancario.

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