In caso di contenzioso per responsabilità contrattuale tra due società francesi (entrambe parti di gruppi di società internazionali), costituisce un “convenuto fittizio” la società italiana, facente parte del gruppo della convenuta, chiamata in causa in virtù di una mera richiesta di condanna in solido non ancorata a un titolo specifico (né contrattuale, né extracontrattuale).
La mera chiamata in causa, formale e artificiosa, preordinata unicamente allo spostamento della competenza della domanda (che distoglie, quindi, le parti dal giudice naturale eletto in via negoziale) integra una forma di abuso del processo riconducibile quantomeno a colpa grave, tale da comportare l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 96 c.p.c.