Non possono trovare applicazione alle società a responsabilità limitata, in quanto norme eccezionali, le disposizioni di cui all’art. 2393, co. 2 e 5, dettate per le società per azioni, che prevedono la possibilità di deliberare l’azione di responsabilità in occasione della discussione del bilancio, anche in difetto di una specifica previsione all’ordine del giorno, e l’automatica revoca dell’amministratore, quando la delibera sia presa con il voto favorevole di un quinto del capitale sociale