La violazione di clausola di prelazione inserita nello statuto sociale comporta l’inopponibilità della cessione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, del tutto a prescindere dalla piena validità dell’atto di cessione nei rapporti tra cedente e cessionario.
Il terzo acquirente di quote in violazione del diritto di prelazione statutaria che, convenuto nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento dell’inopponibilità della cessione alla società, richiami il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la violazione della clausola di prelazione non comporta affatto il riconoscimento di un diritto di riscatto in favore dei soci pretermessi, solleva questione irrilevante ai fini del predetto accertamento.