In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento di tali documenti,
pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c.- per far perdere a tali riproduzioni la qualità di prova – deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.