In applicazione analogica degli artt. 12 bis e ter l.d.a., è configurabile un principio generale anche in materia di contratto di lavoro autonomo che veda il committente acquistare i diritti d’autore sulle opere realizzate dal collaboratore nel caso in cui il prestatore si obblighi a svolgere un’attività creativa affinché il committente possa poi sfruttarne economicamente i risultati e non, invece, quando il contratto preveda soltanto che il committente acquisti la proprietà sull’esemplare dell’opera.
Ai fini del risarcimento del danno ex art. 158 l.d.a., è necessario che sussistano, quali presupposti oggettivi, da un lato il diritto d’autore stesso, ossia la presenza di una situazione oggettiva protetta in base alla legge sul diritto d’autore, dall’altro – essendo l’art. 158 l.d.a. applicazione particolare dei principi generali sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – il fatto illecito, il danno-conseguenza e il nesso di causalità.