Il presupposto della mala fede nella registrazione di un domain name deve essere desunto dal contegno complessivo del soggetto registrante in relazione alle conoscenze che esso aveva all’epoca dei programmi e delle aspettative del soggetto in procinto di utilizzare il medesimo segno in un’attività imprenditoriale in fieri.
Qualora il soggetto registrante svolga come attività imprenditoriale l’acquisizione, l’utilizzo e la rivendita di nomi a dominio, tale attività dovrebbe comportare che ogni registrazione di nome a dominio da essa eseguita sia necessariamente preceduta da un’analisi dell’esistenza di valide registrazioni o diritti di terzi sul segno depositato, determinando ogni omissione in tal senso uno stato di ignoranza non scusabile per il soggetto dedito allo svolgimento in forma imprenditoriale di tale attività di registrazione massiva di nomi a dominio a fini di cessione.