La domanda di accertamento di contraffazione di brevetto non meglio specificata deve essere intesa come limitata all’accertamento dell’interferenza c.d. letterale di tutti gli insegnamenti brevettuali, senza possibilità di procedere all’eventuale accertamento della contraffazione per equivalenti – ossia la realizzazione dell’idea inventiva anche con soluzioni equivalenti ma comunque adatte a raggiungere lo stesso scopo – non espressamente censurata.
Al fine di valutare l’interferenza c.d. letterale, il prodotto accusato di contraffazione deve presentare tutti gli aspetti, nessuno escluso, che il brevetto rivendica nella parte c.d. caratterizzante.