Nel valutare la validità del contratto di opzione di vendita di azioni (quotate) stipulato inter partes (c.d. put option), si configura una violazione del divieto del patto leonino di cui all’art. 2265 c.c. laddove l’esclusione della partecipazione alle perdite risulti “assoluta, costante e immeritevole”.
Il difetto di premio in un contratto di put option non lo rende invalido in quanto consistente, per definizione, in un contratto con obbligazioni a carico di una parte sola la cui gratuità non implica automaticamente assenza di causa o causa di liberalità. Ad una valutazione sommaria non pare fondata l’eccezione di eccessiva e sopravvenuta onerosità del negozio in presenza di un’alea inserita in un patto ‘a termine’, qual è certamente l’opzione di vendita in genere ed in particolare l’opzione su titoli quotati.