L’amministratore che voglia far valere in giudizio l’uso strumentale della clausola simul stabunt simul cadent determinato dalle dimissioni di altro amministratore come fattispecie di revoca senza giusta causa non può limitarsi a provare l’assenza di un comportamente negligente a lui imputabile, ma deve dimostrare che le dimissioni altrui siano dettate unicamente o prevalentemente dallo scopo di eliminare amministratori sgraditi e di eludere così l’obbligo di corresponsione degli emolumenti residui e in generale del risarcimento del danno.