In tema di concorrenza sleale, è onere di chi invoca tutela ex art. 2598 n. 1 c. c. indicare le peculiari soluzione formali che avrebbe acquistato capacità distintiva sul mercato, distaccandosi dalle forme standardizzate e funzionali.
Il rimedio della pubblicazione ha una vocazione sia preventiva – in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli operatori di mercato la probabile contraffazione della privativa – che riparatoria – in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio patito dalla controparte. La concessione del rimedio della pubblicazione è rimessa alla discrezione del giudice in quanto, a fronte del suo carattere estremamente incisivo ed avendo necessariamente quali destinatari un numero indeterminato di soggetti terzi, eccede per sua stessa natura dalla sfera delle parti coinvolte.