La semplice “minaccia” da parte di un socio di addivenire alla liquidazione della società, partecipata paritariamente, non è sufficiente per esperire vittoriosamente l’azione di annullamento per violenza morale, ovvero quella generale di rescissione per lesione di contratti posti in essere tra le parti per superare la situazione di stallo creatasi nella gestione della società.