In materia di brevetti di procedimento, nell’ambito di una misura di descrizione occorre limitare la verifica del risultato della descrizione soltanto a una verifica formale, ossia a un vaglio c.d. esterno della tipologia dei documenti raccolti: l’esame deve pertanto arrestarsi alla rilevanza e alla –formale- pertinenza degli elementi probatori acquisiti (c.d. res estensa, ossia riscontro di quale sia la natura e la tipologia dei documenti acquisiti) e non già, anche, al compimento di un’indagine del suo contenuto (c.d. res cogita, finalizzata a verificare in concreto se gli elementi contenuti nei documenti comportino un giudizio di interferenza).
Nel procedimento di descrizione, a differenza di quanto avviene in tutti gli altri procedimenti cautelari, aventi ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale, ciò che viene in rilievo è il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.