E’ pacifica in giurisprudenza la proteggibilità delle notizie inerenti la clientela e le condizioni economiche ad essa praticate; più nello specifico, sono ritenuti proteggibili elenchi contenenti nominativi di clienti e fornitori, le condizioni contrattuali, i prezzi o i preventivi consegnati nelle trattative in corso.
La tutela offerta ai segreti aziendali dalla disciplina della concorrenza sleale è sussidiaria rispetto a quella offerta quali diritti di proprietà industriale. Ove le condotte censurate siano già giudicate illecite per violazione della disciplina speciale in materia di informazioni segrete, non residua alcuna ulteriore ipotesi da sindacare con la tutela anticoncorrenziale: in tal caso, i rimedi apprestati attraverso la protezione delle informazioni aziendali segrete assorbono quelli di cui all’art. 2598 c.c.