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Tribunale di Milano, 29 Febbraio 2016

Ambito di operatività della consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis c.p.c. in materie afferenti la proprietà intellettuale

Tribunale di Milano, 29 Febbraio 2016
Ambito di operatività della consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis c.p.c. in materie afferenti la proprietà intellettuale

L’ambito di operatività della consulenza tecnica preventiva è circoscritto alle controversie vertenti sui diritti di credito, abbiano essi matrice contrattuale o extracontrattuale, e non si applica invece alle altre situazioni giuridiche che non sono fonte diretta di un diritto di credito. Esulano dunque dall’ambito della disciplina i diritti assoluti e le azioni volte all’accertamento, oltre che del dedotto abuso di dipendenza economica, della sussistenza o meno di un diritto proteggibile a norma della legge sul diritto d’autore, con conseguente richiesta di ordine inibitorio, accertamento del diritto alla restituzione degli archivi e condanna al pagamento del valore di detti archivi e più generale condanna al risarcimento dei danni.

Deve escludersi l’applicabilità dell’art. 696 bis c.p.c. in tutti i casi in cui sia controversa nel procedimento non solo la misura degli eventuali crediti e/o di un’asserita obbligazione risarcitoria, ma anche l’effettiva esistenza di detti crediti e di detta obbligazione, nonché i presupposti in fatto e in diritto sui quali si fonderebbero i pretesi crediti, di carattere contrattuale o extracontrattuale.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 29/02/2016
Registro: RG 75426 / 2015
Allegato:
Stampa Massima
Data: 06/02/2017
Massima a cura di: Omar Cesana
Omar Cesana

Avvocato iscritto al foro di Milano. Attualmente lavora presso lo Studio Legale Mondini Rusconi, dove si occupa di proprietà intellettuale e food law.

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