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Tribunale di Milano, 8 Settembre 2016

Cessione di quote simulata e mezzi probatori

Tribunale di Milano, 8 Settembre 2016
Cessione di quote simulata e mezzi probatori

In caso di azione di rivendicazione iure hereditatis di quote di s.r.l. simulatamente alienate, gli attori sono eccezionalmente legittimati a provare la dedotta simulazione assoluta con ogni mezzo, anzichè producendo il documento incorporante l’accordo simulatorio o la presunta controdichiarazione delle parti sostanziali di tali contratti: tale libertà processuale vale anche rispetto alla prova testimoniale e alla prova presuntiva, perchè l’art. 1417 c.c. è in rapporto di specialità con la disposizione generale dell’art. 2722 c.c. e ammette tale esenzione anche quando ad essere illecito non è il contratto dissimulato, ma l’accordo simulatorio col quale le parti hanno stabilito di non dare effetto alcuno fra loro al contratto apparente.

Data Sentenza: 08/09/2016
Registro: RG 45973 / 2016
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Data: 04/01/2017
Massima a cura di: Caterina Pasquariello
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