L’amministratore non risponde dei danni subiti dalla società per aver autorizzato forniture extra-fido a favore di clienti rivelatisi insolventi, se la condotta dell’amministratore è stata il frutto di valutazione ex ante di per sé usuale nell’ambito della società, condivisa con gli altri membri del CdA e attinente al contemperamento di esigenze di garanzia con esigenze di mantenimento di clienti “importanti” per volumi d’affari.
All’amministratore non può essere ascritta una condotta negligente per la valutazione di affidabilità della dipendente risultata erronea soltanto ex post, tanto più tenuto conto dell’imprevedibilità ex ante di condotte palesemente illecite quali quelle consistite non solo nell’appropriazione di fondi sociali, ma altresì nella predisposizione di documentazione falsificata (nella specie, inoltre, la dipendente infedele aveva ammesso di aver distratto i fondi ricevuti, rimanendo, quindi, intatta la possibilità di recupero della somma in capo alla società).