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Tribunale di Genova, 27 Settembre 2016

Responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c.

Tribunale di Genova, 27 Settembre 2016
Responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c.

Il socio di una società cancellata non può essere chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2495 per l’asserita attribuzione di un saldo positivo contenuta nel bilancio finale di liquidazione se pacificamente tale attribuzione non ha mai avuto luogo (nella specie il credito iva della società, assegnato al socio come riparto di liquidazione, non era mai stato riscosso).E’ imputabile al liquidatore di una società cancellata la responsabilità verso il creditore sociale per non essersi attivato concretamente per riscuotere un credito verso l’erario che avrebbe consentito il saldo del debito sociale (nella specie il Tribunale censura il comportamento del liquidatore che aveva cancellato la società senza avere completato le operazioni liquidatorie).

 

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 27/09/2016
Registro: RG 3564 / 2014
Allegato:
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Data: 08/01/2017
Massima a cura di: Chiara Petruzzi
Chiara Petruzzi

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato dell’Università Cattolica di Milano, presso la quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode. Autrice di diversi articoli in materia di diritto civile per la rivista "Danno e responsabilità".

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