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Tribunale di Milano, 7 Novembre 2016

Fotografie, opere dell’ingegno e diritto morale d’autore

Tribunale di Milano, 7 Novembre 2016
Fotografie, opere dell’ingegno e diritto morale d’autore

Delle fotografie semplici, raffiguranti persone, elementi o fatti della vita naturale o sociale, in relazione alle quali non sia dimostrata la presenza di uno stile personale del fotografo né di elementi in base ai quali le stesse dovrebbero ritenersi creazioni artistiche, non rientrano tra le opere dell’ingegno di cui all’art. 2 n. 7 della legge sul diritto d’autore e sono pertanto soggette alla tutela prevista per i cosiddetti diritti connessi.

Il diritto morale a essere riconosciuto autore ex art. 20 l.d.a. risulta violato nel solo caso di disconoscimento della paternità, cioè nel solo caso in cui l’opera venga attribuita a soggetto diverso dall’autore e non anche nel caso di omessa menzione del nome dell’autore, circostanza questa che, di per sé, non mette in discussione la sua paternità.

Data Sentenza: 07/11/2016
Registro: RG 44955 / 2014
Allegato:
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Data: 01/02/2017
Massima a cura di: Francesca Milani
Francesca Milani

IP Lawyer presso Studio Legale Mondini Rusconi, Milano. Si è laureata presso l'Università Cattolica di Milano nel 2015 con 110 e lode e una tesi in diritto industriale sull'uso non autorizzato del marchio altrui in Internet. Dall'aprile 2017 è cultore della materia di diritto industriale presso l'Università Cattolica. Nel luglio 2017 ha conseguito un Master in Diritto della Proprietà Intellettuale. E' autrice di alcune pubblicazioni in materia di marchi e collabora con Giurisprudenza delle Imprese dal 2016.

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