L’atto di comunicare ai propri clienti l’esclusione di un determinato distributore dalla propria rete di distribuzione nonché la volontà di dissociarsi dalle politiche di vendita dallo stesso praticate non costituisce di per sé violazione dell’art. 2598 n. 2 c.c., ben potendo la società produttrice, al fine di prevenire eventuali lamentele o contestazioni da parte degli altri distributori, prendere le distanze dalla condotta del distributore che disattenda le proprie indicazioni.