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Tribunale di Torino, 24 Maggio 2016

Rito speciale del lavoro e connessione tra cause inerenti a rapporto mutualistico e cause di lavoro

Tribunale di Torino, 24 Maggio 2016
Rito speciale del lavoro e connessione tra cause inerenti a rapporto mutualistico e cause di lavoro

La locuzione «ragioni di connessione» di cui all’art. 3, co. 3, d. lgs. n. 168/2003 deve essere interpretata nel senso che il regime della connessione, ove riferibile al cumulo di cause relative al rapporto mutualistico e al rapporto lavorativo, comporta il radicamento della competenza per le cause connesse dinanzi al giudice del lavoro. In mancanza di una espressa deroga al principio generale della competenza del giudice del lavoro di cui all’art. 40, co. 3, c.p.c. e comunque in una lettura costituzionalmente orientata dalla nuova disciplina normativa, deve ritenersi infatti che la nuova norma abbia introdotto ipotesi speciali di modificazione della competenza per ragioni di connessione, determinando un’attrazione a favore delle sezioni specializzate anche di cause che, se non fossero connesse a quelle di loro competenza, non sarebbero a loro attribuite, ma con il limite rappresentato dalla connessione con le cause demandate alla cognizione del giudice del lavoro, perché in tale ipotesi torna a prevalere la speciale competenza per connessione di cui all’art. 40, co. 3, seconda parte, c.p.c. (Cass. nn. 24917 e 25237 del 2014, confermate nella recente ordinanza 19975/2015).

Data Sentenza: 24/05/2016
Registro: RG 27423 / 2014
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Data: 31/12/2016
Massima a cura di: gabriele.scaglia
gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto societario/bancario con tesi intitolata "Autonomia privata e governance nel gruppo bancario cooperativo tra ragioni specialità e principi di diritto comune).

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