Non si ravvisa un nesso di causalità certo tra la condotta pretesamente illecita (nella specie, l’invio di una lettera di diffida) e l’evento dannoso (nella specie, le perdite derivanti dalla sospensione della distribuzione dei prodotti contestati), poiché, dopo la diffida, la parte destinataria della stessa ha compiuto una valutazione del tutto libera: considerando evidentemente i rischi della prosecuzione di una condotta potenzialmente illecita ha deciso di ottemperare alla diffida e di sospendere la commercializzazione dei prodotti contestati.