Il pignoramento delle quote di s.r.l. deve essere eseguito mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese e non nelle forme del pignoramento presso terzi. Dunque la notificazione alla società non è finalizzata alla comparizione in udienza del suo legale rappresentante, ma unicamente a rendere edotta la società delle vicende concernenti un socio. La formalità strettamente esecutiva del pignoramento è l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, tanto che la comunicazione alla società non viene neppure ritenuta necessaria quando quest’ultima sia stata parte del procedimento cautelare. Tale comunicazione quindi continua ad assolvere alla citata funzione informativa, e non costituisce adempimento necessario per eseguire il pignoramento (o il sequestro).
Quando l’azione civile sia stata esercitata nel processo penale, sussiste una competenza concorrente del giudice penale e di quello civile rispetto alle domande cautelari strumentali alla domanda risarcitoria o restitutoria; ne deriva che, in base al combinato disposto degli artt. 669-ter e 669-quater c.p.c., deve ritenersi competente il giudice “del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare” (nel caso di specie, trattandosi di sequestro di quote di srl, il giudice competente è stato individuato in quello del luogo dove ha sede il registro delle imprese presso cui la società è iscritta).