Deve ritenersi correttamente pronunciata, ex art. 1497 cod. civ., la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse ed essenziali per l’uso a cui la cosa è destinata, qualora l’azienda, trasferita ai sensi dell’art. 2556 cod. civ., sia risultata priva di un elemento essenziale per l’esercizio dell’attività commerciale dedotta in contratto anche se esso non sia stato menzionato tra i beni aziendali (nella specie, non è stato considerato un vizio tale da rendere inidonea all’utilizzo l’azienda – una attività commerciale di pizzeria d’asporto – lo scarso tiraggio della canna fumaria).