Lo sfruttamento di dati tecnici riservati e la riproduzione pressoché integrale degli aspetti esteriori e tecnici dei prodotti della concorrente per realizzare rapidamente gli stessi prodotti senza spendita di tempo, di energie e di investimenti costituiscono condotte concorrenzialmente illecite e anche parassitarie (in senso lato) che ricadono nell’art. 2958 n. 3 c.c..