Qualora la causa sospesa non venga riassunta nei tre mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la causa pregiudicante, la stessa è automaticamente estinta ex art. 307, comma 3, cod. proc. civ.
In ogni caso, la parte vittoriosa della causa pregiudicante conserva intatto il proprio interesse processuale a sentir definire le domande originariamente rivoltegli e rimaste in sospeso.