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Tribunale di Torino, 7 Giugno 2016

La concorrenza sleale del terzo estraneo al patto di non concorrenza. La comunanza di clientela come presupposto della concorrenza sleale

Tribunale di Torino, 7 Giugno 2016
La concorrenza sleale del terzo estraneo al patto di non concorrenza. La comunanza di clientela come presupposto della concorrenza sleale

Affinché sia configurabile la concorrenza sleale per violazione del patto di non concorrenza in concorso con il contraente di tale patto, è necessario che il terzo estraneo al patto di non concorrenza, che si avvantaggia della violazione del patto posta in essere dal contraente, sia concorrente dell’altro contraente.

Non è configurabile una condotta di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., quando non sussiste tra le parti un rapporto di concorrenza: in particolare, la concorrenza sleale presuppone la c.d. comunanza di clientela, da intendersi come l’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e pertanto si rivolgono all’acquisto di tutti quei prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 07/06/2016
Registro: RG 23338 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 29/03/2017
Massima a cura di: Valentina Borgese
Valentina Borgese

Editor – Sezione di Diritto Industriale. Dopo aver conseguito la laurea presso l'Università di Palermo (oggetto della tesi: Le reti d'impresa; relatore Prof. Rosalba Alessi), ha svolto il Tirocinio presso la Sezione Impresa A del Tribunale di Milano (magistrato formatore dott.ssa Alessandra Dal Moro). E' attualmente dottoranda di ricerca presso l'Università di Pavia (cv Diritto industriale - Professori referenti Luigi Carlo Ubertazzi e Davide Sarti) nonché Visiting Phd student presso la Northumbria University - Newcastle upon Tyne (UK) (supervisor Dr. Guido Noto La Diega) e l'USI - Università della Svizzera italiana - Lugano.

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