Il liquidatore è responsabile, ai sensi delle generali previsioni di cui agli artt. 2043 e 2476 co. 6 c.c., per il danno patito dal creditore che, al termine della procedura di liquidazione, sia stato soddisfatto in una percentuale inferiore rispetto a quella di altri creditori di pari grado. Il risarcimento, in tali casi, è pari all’importo che il creditore avrebbe avuto diritto di ricevere laddove il liquidatore avesse correttamente rispettato il principio di par condicio creditorum.