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Tribunale di Milano, 16 Febbraio 2017

Cautelare in materia di licenza di marchio: onere della prova e preteso inadempimento

Tribunale di Milano, 16 Febbraio 2017
Cautelare in materia di licenza di marchio: onere della prova e preteso inadempimento

Con riguardo alla violazione dell’art. 23 CPI, è onere di chi le invoca allegare e provare, data la tassatività delle ipotesi riconducibili al disposto dell’art. 23 CPI, le specifiche clausole del contratto di licenza violate e la loro ricomprensione tra quelle individuate dalla menzionata norma (cfr Corte di Giustizia, 23/4/2009, caso COPAD, secondo cui: “l’art. 8, n. 2, della direttiva prevede espressamente la possibilità, per il titolare del marchio, di invocare i diritti che esso gli conferisce, nei confronti di un licenziatario quando quest’ultimo viola talune clausole del contratto di licenza”; clausole che “sono enunciate nel summenzionato art. 8, n. 2 in modo esaustivo”).

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 16/02/2017
Registro: RG 67919 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 08/05/2017
Massima a cura di: Carmine Di Benedetto
Carmine Di Benedetto

Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013. Exchange Student presso The George Washington University School of Law, Washington, D.C., Stati Uniti, 2012. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano.

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