In tema di compravendita di azioni sociali, trova applicazione in via analogica l’art. 1498 c.c. sul pagamento del prezzo fissato nel contratto di cessione.
Una volta provata l’esistenza del contratto di compravendita, all’attore che agisca per il pagamento del prezzo spetta l’allegazione circa la mancata percezione del dovuto, mentre il convenuto è onerato della prova dell’adempimento della prestazione.
In tale contesto, qualora il convenuto contumace, a cui sia stata personalmente notificata l’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale nei suoi confronti ex art. 292 c.p.c., non si presenti all’udienza senza un giustificato motivo, il giudice può considerare la mancata comparizione a rendere interrogatorio formale come una sostanziale ammissione dei fatti dedotti dall’attore.