Considerato che per evitare la moltiplicazione delle iniziative processuali la pronuncia del giudice deve investire l’intera questione a lui sottoposta e che manca una norma che ammetta la validità parziale dell’atto di citazione, deve ritenersi che la nullità determinata dalla genericità e dalla indeterminatezza della causa petendi o del petitum ex art. 164, co. 4, c.p.c. travolga l’intero atto, seppur vi siano delle porzioni della domanda non affette da tale vizio.