In un contratto di distribuzione e concessione di diritti cinematografici, che prevede in capo alla parte distributrice e concessionaria l’obbligo di rendicontazione e corresponsione dei proventi e in capo al titolare dei diritti l’obbligo di emettere fattura, la clausola contrattuale che prevede che l’emissione della fattura equivale a incondizionata accettazione del rendiconto, non significa altro che un’accettazione del rendiconto con riguardo alle somme fatturate, senza privare il legittimo titolare dei diritti di ottenere le ulteriori somme non corrisposte.