La richiesta di proroga del proprio incarico da parte dell’amministratore giudiziario, nominato ex art. 2409 c.c., a cui non abbiano aderito né il socio originario ricorrente, né il collegio sindacale in carica, non può essere accolta, in quanto il provvedimento di proroga richiesto si risolverebbe nella adozione di una ulteriore misura ex art. 2409 c.c., che non risulterebbe richiesta da alcuno dei soggetti legittimati ex art. 2409 c.c., ma dal solo amministratore giudiziario, soggetto di per sé incaricato della rimozione di irregolarità gestorie e come tale senz’altro abilitato a rappresentare al Tribunale l’opportunità di prosecuzione dell’incarico, ma che, in difetto di adesione del socio ricorrente ovvero del collegio sindacale, non pare legittimato in via autonoma a domandare al Tribunale la pronuncia di ulteriori provvedimenti ex art. 2409 c.c. in vista della scadenza del proprio incarico.