Ai sensi dell’art. 2603 c.c., il contratto di consorzio deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve prevedere, fra l’altro, i casi di recesso e di esclusione dei soci. È, pertanto, rimessa all’autonomia negoziale dei contraenti la individuazione dei casi e delle modalità con cui è possibile lo scioglimento unilaterale del rapporto consortile, eventualmente anche ad nutum (ossia privo di motivazione).
Nel caso in cui lo statuto contenente una clausola compromissoria sia modificato prima dell’instaurazione di un giudizio e la materia del contendere rientri tra quelle non più compromettibili in conseguenza della modifica, la controversia è attratta nella competenza del giudice ordinario in quanto la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda