L’erogazione di somme di danaro a titolo di finanziamento di una società, con la quale si prefiguri il successivo ingresso nella compagine sociale da parte del finanziatore, senza però che questo avvenga, basta ad inquadrare il negozio di finanziamento con i caratteri del mutuo, tale che il negozio giuridico stipulato tra le parti, configurandosi solo potenzialmente quale trasferimento di una quota sociale, non basta a collocare quel negozio nella materia attribuita alla competenza della sezione specializzata.