Ove l’azione sia diretta a far accertare la simulazione relativa della rinuncia al diritto di opzione da parte del socio unico di società di capitali, a favore di altra società di capitali di cui il medesimo socio sia amministratore unico – posto che non è possibile mettere in discussione la piena autonomia patrimoniale e giuridica di una società di capitali – la sostanziale riferibilità al predetto socio del capitale della società in tesi simulata acquirente è pienamente compatibile con un’operazione “effettiva” e non meramente “simulata” di trasferimento della partecipazione.
Non costituisce prova del contratto dissimulato tra le parti, ai sensi dell’art.2414, co. 2 c.c., la mera omessa iscrizione del nominativo del nuovo socio unico presso il Registro delle Imprese.