Deve ritenersi inammissibile la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. presentata dall’ex presidente del collegio sindacale e dal creditore della società, essendo il rimedio espressamente riservato ai soci rappresentanti, nelle società “chiuse”, il decimo del capitale sociale ovvero al collegio sindacale inteso quale organo in carica, ovvero ancora al pubblico ministero per il solo caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, nè competendo al Tribunale poteri ufficiosi in materia.