La vendita di prodotti recanti certificazioni di omologazione illegittimi comporta concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche; è sufficiente ad integrare la predetta fattispecie illecita quando essa, di per se stessa, anche senza un comportamento di mercato, abbia prodotto il vantaggio concorrenziale che non si sarebbe avuto se la norma fosse stata osservata.
La condotta dell’impresa che genera nella propria clientela la falsa rappresentazione di comprare un prodotto “omologato”, in piena regola ed idoneo allo scopo per cui è acquistato, costituisce un tipico caso di appropriazione indebita di pregi. A nulla rileva in termini di giustificazione di tale condotta il fatto che la certificazione di qualità indebitamente rivendicata non ha valore legale, avendone comunque uno commerciale, in quanto diretta ad attestare la particolare sicurezza e idoneità del prodotto, nè che i prodotti falsamente certificati soddisfino eventualmente, di fatto, gli standard tecnici richiesti per il rilascio della medesima certificazione.