E’ onere dell’amministratore convenuto dal curatore in un giudizio di responsabilità fornire elementi di prova da cui avrebbe potuto evincersi una conoscibilità dell’insufficienza patrimoniale idonea a consentire il decorso del termine di prescrizione in data antecedente alla dichiarazione di fallimento nei confronti del ceto creditorio.
In caso di prelievi di denaro da parte dell’amministratore è onere di questi provarne l’impiego per finalità connesse all’attività sociale, dovendosi in difetto imputare all’amministratore il depauperamento ingiustificato delle casse sociali e la violazione dell’obbligo di custodia e conservazione del patrimonio sociale.